COMMERCIALISTA A CATANIA | LAVORO
BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
In caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 annui euro, per un periodo massimo di:
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi).
Inoltre, il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro ha diritto
- all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR e altre competenze di fine rapporto), nel limite massimo di 9 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe stato, comunque, corrisposto.