COMMERCIALISTA A CATANIA | LAVORO
DISOCCUPATI CON REDDITO DI CITTADINANZA
Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro (massimale del beneficio del RdC).
La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità.
In caso di rinnovo (ai sensi dell’art. 3, co. 6) l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Inoltre, se il rapporto cessa, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell’incentivo, cessa anche l’agevolazione.
L’ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, se non per “giusta causa”. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (art. 116, c. 8, lett. a), Legge 388/2000).