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ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI

COS’È

I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.

La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti:

  • disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
  • disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
  • disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per · 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato.

Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:

  • assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
  • assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

L’incentivo contributivo è condizionato, oltre che alla regolarità contributiva e contrattuale del datore di lavoro, al fatto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

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